ART. 1
Denominazione, sede e durata
1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”), è costituita un’associazione non riconosciuta che assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV), con la denominazione “Terzigno Verde ODV” (di seguito anche “Associazione” o “Terzigno Verde”). L’utilizzo dell’acronimo “ODV”, nonché dell’espressione “Organizzazione di Volontariato”, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Terzigno (NA). L’indirizzo è determinato con delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione può istituire sedi operative, secondarie o unità locali sul territorio nazionale con delibera del Consiglio Direttivo. La durata è illimitata.
1.3 Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
Scopo, finalità e attività
2.1 L’Associazione opera attivamente per la tutela, la valorizzazione e il miglioramento dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento alla comunità di Terzigno, all’area vesuviana e al Parco Nazionale del Vesuvio, promuovendo iniziative volte alla salvaguardia delle risorse naturali, alla diffusione della cultura ecologica e allo sviluppo sostenibile, anche oltre l’ambito locale.
2.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore;
b) educazione, istruzione e formazione in materia ambientale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa orientate alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva (art. 5, comma 1, lett. d);
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale connesso al territorio (art. 5, comma 1, lett. f);
d) organizzazione e gestione di attività culturali, divulgative e ricreative di interesse sociale finalizzate alla promozione della cultura ambientale e del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i);
e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, aree verdi, spazi urbani degradati o beni confiscati alla criminalità organizzata, con finalità ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l’Associazione si propone di:
a) promuovere e realizzare attività di volontariato ambientale quali pulizia di aree pubbliche, sentieri, parchi, spiagge e spazi naturali, nonché iniziative di recupero e riqualificazione ambientale;
b) organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, della riduzione dei rifiuti, del riciclo, del contrasto all’inquinamento e della tutela del territorio;
c) promuovere attività di educazione ambientale nelle scuole, nelle associazioni e nella comunità locale, anche attraverso laboratori, convegni, incontri pubblici, escursioni didattiche e attività formative;
d) favorire pratiche di cittadinanza attiva, partecipazione civica e collaborazione con enti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione del territorio;
e) promuovere iniziative di turismo sostenibile, escursionismo responsabile e conoscenza del patrimonio naturalistico locale;
f) partecipare a bandi e programmi regionali, nazionali ed europei coerenti con le finalità ambientali dell’Associazione;
g) collaborare con enti pubblici, scuole, università, associazioni ed altri enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti ambientali;
h) promuovere la cultura della legalità ambientale e il rispetto delle normative in materia di tutela del territorio.
2.4 Ai fini organizzativi, l’Associazione può acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture, attrezzature e beni funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2.5 L’Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
2.6 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. La raccolta fondi può essere realizzata anche attraverso la sollecitazione al pubblico o mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
3.1 Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità statutarie e intendono contribuire al loro perseguimento mediante attività di volontariato, competenze o sostegno organizzativo.
3.2 Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. Qualora il numero scenda al di sotto del minimo previsto, l’Associazione deve darne comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3.4 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
3.5 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3.7 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3.8 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l’interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della propria istanza. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla richiesta di riesame.
3.9 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L’ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.10 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 4
Diritti ed obblighi degli associati
4.1 Gli associati hanno il diritto di:
· eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
· votare in Assemblea, se iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa;
· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
· frequentare i locali e le sedi dell’Associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dagli organi associativi;
· partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
· concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
· essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività associativa;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
· consultare i libri sociali secondo le modalità previste dallo Statuto.
4.2 I soci minori non esercitano il diritto di voto sino al raggiungimento della maggiore età.
4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
4.4 Gli associati hanno l’obbligo di:
· rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
· partecipare alla vita associativa con spirito collaborativo e responsabile, contribuendo al perseguimento delle finalità statutarie;
· mantenere nei rapporti con gli altri associati e con i terzi comportamenti improntati a correttezza, lealtà e buona fede;
· versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale può altresì deliberare l’esonero totale dal versamento per determinate annualità o categorie di associati.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni gravi all’Associazione, alla sua immagine o al suo patrimonio, può essere escluso. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine di almeno 10 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare eventuali controdeduzioni o osservazioni. Contro la deliberazione di esclusione l’associato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Direttivo procede al riesame nella prima seduta utile, garantendo il contraddittorio. La decisione sul ricorso è motivata ed è definitiva.
5.3 L’associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
5.4 L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo
5.5 L’associato può sempre recedere dall’associazione.
5.6 Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
5.7 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
5.8 Gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale, né durante il rapporto associativo né dopo la sua cessazione, per qualsiasi causa.
ART. 6
Organi
6.1 Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea;
· il Consiglio Direttivo;
· l’Organo di Controllo, ove obbligatorio o istituito ai sensi di legge;
· il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti;
· il Collegio dei Probiviri, qualora istituito.
ART. 7
Assemblea
7.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.
7.2 Ciascun associato ha un voto.
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto di voto.
7.4 L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati aventi diritto di voto.
7.5 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
7.6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
7.7 L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7.8 L’Assemblea ha le seguenti competenze:
· elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
· approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
· delibera sugli eventuali contributi straordinari;
· delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
7.9 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
7.10 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
7.11 Delle riunioni assembleari e delle relative deliberazioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato. In mancanza della nomina del Segretario, il verbale è sottoscritto dal solo Presidente. Il verbale è consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale; eventuali copie sono rilasciate a spese del socio richiedente.
7.12 L’Assemblea che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi.
7.13 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole unanime di tutti gli associati aventi diritto di voto.
7.14 È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista (in presenza e a distanza), purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione, l’esercizio del diritto di voto e la regolare verbalizzazione dei lavori. In tal caso, l’Assemblea si considera regolarmente tenuta anche in assenza di un luogo fisico unitario, purché siano assicurati i requisiti di collegialità e trasparenza.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
· eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere;
· eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
· formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
· predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
· deliberare sull’individuazione e sull’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 2.5 del presente Statuto, attestandone il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio;
· deliberare sulle domande di nuove adesioni
· deliberare sull’esclusione degli associati, nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto;
· deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
· adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di contraddittorio previsti dal presente Statuto;
· curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
· curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
· stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
· determinare l’ammontare degli eventuali compensi per prestazioni retribuite necessarie al funzionamento dell’Associazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla legge;
· costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
· approva i regolamenti interni dell’Associazione, sia di carattere generale sia attuativo e organizzativo, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.
8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e resta in carica per la durata prevista dal presente Statuto, e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea.
8.5 L’Assemblea elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o che abbiano riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.
8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre, determinato dall’Assemblea al momento dell’elezione, nel rispetto dei principi di democraticità.
8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato restano comunque in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei soci.
8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di almeno ventiquattro ore.
8.10 I Consiglieri che risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.
8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo è integrato mediante subentro dei primi tra i candidati non eletti, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza, esaurimento o indisponibilità dei candidati non eletti, l’Assemblea provvede alla sostituzione mediante nuova elezione.
8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest’ipotesi, l’Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo entro due mesi.
8.13 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della Maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della Maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio può nominare, di volta in volta, un soggetto verbalizzante; le funzioni di Presidente e verbalizzante possono coincidere.
8.15 Le riunioni del Consiglio Direttivo, nonché la partecipazione dei singoli componenti, possono svolgersi anche mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, inclusi sistemi di videoconferenza, teleconferenza o altre piattaforme digitali idonee a garantire l’interazione simultanea tra i partecipanti. È necessario che tali strumenti consentano l’identificazione certa dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione, la possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e l’esercizio consapevole del diritto di voto. Le modalità operative possono essere disciplinate da apposito regolamento interno. È altresì ammessa, nei casi previsti dallo Statuto o dai regolamenti interni, la manifestazione del voto anche a scrutinio segreto mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche o sistemi elettronici di votazione che garantiscano adeguati standard di sicurezza, tracciabilità procedurale, protezione dei dati personali e, ove richiesto, anonimato del voto espresso.
8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Presidente – Vice Presidente
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
9.3 È autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché a eseguire incassi, accettare contributi, erogazioni liberali e donazioni di qualsiasi natura da Pubbliche Amministrazioni, enti, istituzioni e soggetti privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Può altresì stipulare atti e contratti inerenti alle attività associative.
9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
9.6 Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, riferendo periodicamente al Consiglio sull’attività compiuta.
9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.
ART. 10
Segretario-Tesoriere
10.1 Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
10.2 Il Segretario-Tesoriere assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione relativa alla vita dell’Associazione e assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
10.3 Il Segretario-Tesoriere cura, unitamente al Presidente e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, la tenuta della documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
10.4 Il Segretario-Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione con riferimento all’esercizio in corso e della regolare tenuta dei libri contabili. Collabora alla predisposizione del bilancio di esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è autorizzato a operare con istituti bancari e uffici postali, compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, disporre bonifici, girare assegni per l’incasso e compiere tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni affidategli.
ART. 11
Organo di controllo
11.1 Nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea nomina l’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. Qualora non ricorrano i presupposti di obbligatorietà, l’istituzione dell’Organo di controllo può essere deliberata dall’Assemblea con decisione motivata, in presenza di specifiche esigenze di garanzia, di controllo o di rafforzamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea uno o più nominativi, ferma restando la competenza esclusiva dell’Assemblea alla nomina.
11.2 Il componente dell’Organo di controllo, ove nominato, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. Deve possedere i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità previsti dalla legge.
11.3 L’Organo di controllo:
· vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, ove applicabili;
· vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
· esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
· attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
11.4 L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento dell’incarico e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, chiedendo agli amministratori informazioni sull’andamento della gestione.
11.5 L’Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
11.6 L’incarico può essere svolto a titolo gratuito o oneroso secondo quanto deliberato dall’Assemblea; è in ogni caso ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 12
Revisione legale dei conti
12.1 Nei casi previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Qualora non ricorrano i presupposti di obbligatorietà, la nomina può essere deliberata dall’Assemblea con decisione motivata, in presenza di particolari esigenze di trasparenza, controllo o tutela dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea uno o più nominativi, ferma restando la competenza esclusiva dell’Assemblea alla nomina.
12.2 L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, qualora lo stesso sia costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro ovvero, in caso di organo collegiale, qualora tutti i componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali.
12.3 Qualora l’Organo di controllo non eserciti la revisione legale e ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, l’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel relativo registro.
ART. 13
Collegio dei Probiviri
13.1 L’istituzione del Collegio dei Probiviri è deliberata dall’Assemblea, con decisione motivata, qualora emergano esigenze di garanzia, di composizione delle controversie interne o di rafforzamento dei procedimenti disciplinari.
13.2 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri scelti tra gli associati ed eletti a votazione segreta dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea uno o più nominativi, ferma restando la competenza esclusiva dell’Assemblea alla nomina. Il Collegio designa al proprio interno il Presidente con votazione segreta.
13.3 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra associati e tra associati e Associazione, nonché di esprimere pareri, ove richiesto dagli organi associativi, nei procedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. Restano ferme le competenze degli organi statutari in materia di ammissione ed esclusione degli associati.
13.4 I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
ART. 14
Presidente Onorario
14.1 La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione o per particolare prestigio morale e istituzionale, dall’Assemblea degli associati. La medesima qualifica può altresì essere conferita dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata.
14.2 Il Presidente Onorario riveste una funzione esclusivamente onorifica e non fa parte degli organi dell’Associazione. Non esercita poteri gestionali, amministrativi o di rappresentanza legale. Può essere invitato a partecipare a iniziative, eventi o attività di rappresentanza istituzionale o promozionale dell’Associazione, senza diritto di voto né poteri decisionali.
ART. 15
Patrimonio e risorse economiche
15.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili, nonché da eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
15.3 Le risorse economiche dell’Associazione, destinate al funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali, possono provenire da:
a) quote associative e contributi degli associati e di privati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) finanziamenti e contributi dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi coerenti con le finalità statutarie;
d) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
e) entrate derivanti da raccolte fondi, nel rispetto della normativa vigente e con obbligo di redazione dell’apposito rendiconto;
f) entrate derivanti dall’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione e consentita dalla normativa vigente.
15.4 Tutte le entrate e i proventi dell’Associazione sono impiegati per il perseguimento delle finalità statutarie e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, agli associati.
15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
ART. 16
Responsabilità patrimoniale
16.1 Con riferimento alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, quest’ultima risponde delle obbligazioni assunte in proprio nome esclusivamente con il proprio patrimonio.
16.2 Per tali obbligazioni non rispondono con il proprio patrimonio personale i soci, gli amministratori, il Presidente e gli altri componenti degli organi sociali, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
ART. 17
Bilancio di esercizio
17.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
17.2 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
17.3 Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla normativa vigente e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione. È composto dai documenti previsti dalla legge.
17.4 Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
17.5 Ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige il bilancio sociale, che è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché pubblicato nel sito internet dell’Associazione secondo quanto previsto dalla legge.
ART. 18
Libri sociali
18.1 L’Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
18.2 Qualora sia istituito l’Organo di controllo, è tenuto altresì il libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso, a cura dell’organo medesimo.
ART.19
Diritto di esame dei libri sociali
19.1 L’esercizio del diritto di esame dei libri sociali è subordinato a richiesta scritta, datata e sottoscritta, indirizzata esclusivamente al Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione.
19.2 La richiesta deve contenere, a pena di archiviazione:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la dichiarazione attestante la permanenza della qualità di associato alla data della richiesta;
c) l’indicazione analitica e specifica dei libri sociali e delle parti oggetto di consultazione;
d) la dichiarazione di utilizzo delle informazioni esclusivamente per fini connessi alla qualità di associato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza.
19.3 Il Presidente verifica la completezza formale della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. In caso di mancanza di uno o più degli elementi richiesti, il Presidente ne dà comunicazione scritta al richiedente, assegnando un termine perentorio per l’integrazione. In difetto di integrazione nel termine assegnato, l’istanza è archiviata senza ulteriore comunicazione.
19.4 L’eventuale presentazione di una nuova richiesta costituisce procedimento autonomo e integralmente nuovo, soggetto alle medesime condizioni formali e ai medesimi termini.
19.5 L’accesso è consentito entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formalmente completa, presso la sede legale dell’Associazione, esclusivamente in formato cartaceo, in presenza del Presidente o di soggetto formalmente incaricato. La durata della consultazione è determinata in modo proporzionato alla documentazione richiesta.
19.6 Non è consentita la riproduzione fotografica o digitale dei documenti. L’eventuale rilascio di copie cartacee è limitato alle parti strettamente pertinenti alla richiesta ed è subordinato al preventivo rimborso dei soli costi vivi di riproduzione.
19.7 L’accesso può essere differito una sola volta e per un periodo non superiore a un giorno lavorativo, per comprovate esigenze organizzative o per la tutela di dati personali di terzi, con comunicazione scritta e motivata.
19.8 Resta fermo il rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio dei diritti associativi, nonché della normativa vigente.
ART.20
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
20.1 L’Associazione si iscrive nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, nonché del decreto ministeriale 15 Settembre 2020, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, mantenendo l’iscrizione nel rispetto della normativa vigente.
20.2 A seguito dell’iscrizione, l’Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché la propria qualifica di “organizzazione di volontariato” e l’eventuale numero di repertorio assegnato, in conformità alla normativa vigente.
ART. 21
Volontari
21.1 I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell’Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
21.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
21.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
21.4 Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese possono essere rimborsate anche mediante autocertificazione del volontario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e previa deliberazione dell’organo competente. Restano in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
21.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
21.6 L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.
21.7 L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Il numero dei volontari deve essere prevalente rispetto al numero dei lavoratori eventualmente impiegati.
ART. 22
Lavoratori
22.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
22.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’articolo 33 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 23
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
23.1 In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS aventi finalità analoghe, e in particolare ad organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
23.2 L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, determinandone i poteri.
ART. 24
Rinvio
24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, quelle del Codice civile.